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Sito e contenuti salvo diversa indicazione realizzati e curati da dott. Valentino Spataro, +2-..., fax +2-...


THE BEST OF ... 

Codice deontologico bbs

Testo in fase di realizzazione di Valentino Spataro. TUTTI i diritti riservati.
Vietato fare un uso non personale del testo senza contattare l'autore. Libera la diffusione per mezzo telematico gratuita citando la fonte.

Indirizzi


V.Spataro@Agora.stm.it 2:331/347.0 bbs 02-...
Valentino.Spataro@Galactica.it 19:1001/1017 fax 02-... 24 ore

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:
CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI NELLE TELECOMUNICAZIONI
(Codice di autoregolamentazione con spunti di diritto internazionale privato e proposte di legge)

... non sono d'accordo con le tue idee, ma mi battero' con tutte le mie forze perche' tu possa esprimerle. (Voltaire)



TITOLO I Principi generali

Art 1 Principi generali

Le telecomunicazioni sono risorsa dell'umanita'1.
Tramite le telecomunicazioni i cittadini esercitano i diritti di cui sono portatori2 e contribuiscono allo sviluppo personale e sociale, rispettando i doveri di tolleranza, rispetto3, osservanza delle leggi, degli usi e degli accordi negoziali.

Art 2 Diritti inviolabili nelle telecomunicazioni

La liberta' di telecomunicare e' inviolabile.
Chiunque ha diritto di accesso alle risorse offerte in condizioni di monopolio.
Chiunque, previa notifica a chi di dovere, puo' aprire un sistema telematico, senza sanzioni penali4.
Ognuno e' responsabile personalmente delle azioni che compie, avendone specificatamente conoscenza.
Il gestore ha il dovere di mantenere inalterato quanto lasciato dagli utenti. Ha tuttavia la facolta' di aggiungere un solo file contenente esclusivamente la descrizione del proprio sistema telematico, e togliere gli altri file che indicano esclusivamente altri sistemi telematici. Il sysop decide in piena autonomia cosa mettere o meno in linea.

art 3 Messaggi e posta elettronica

Il gestore del sistema garantisce il rispetto dei gradi di riservatezza per ogni area; e' tenuto altresi' a informare correttamente l'utente sul regolamento e le caratteristiche dell'area5. I gestori si adoperano per promuovere mezzi di identificazione degli utenti, o per richiederli al gestore della frequenza radio, televisiva o via cavo.

art 4 Materiale lasciato dagli utenti

Quanto lasciato dagli utenti in ogni area e' sottoposto al regime contrattuale posto nell'area stessa, salvo esplicita diversa indicazione dell'utente o, nel materiale stesso, dal suo autore.
Gli utenti che lasciano messaggi in conferenze pubbliche aperte a tutti hanno riconosciuta solo la paternita' e il diritto a che esso non venga modificato nel contenuto.

art 5 Materiale lasciato e gestore

Il gestore di BDT non ha diritto di alterare, aggiungere o rimuovere il contenuto, in tutto o in parte, del materiale che diffonde, se non per cambiare il formato di compressione, nonche' per aggiungere un breve file esclusivamente descrittivo del gestore6. Puo' tuttavia decidere di togliere integralmente quanto mandato dall'utente senza bisogno di avviso. I files esclusivamente descrittivi di altri gestori possono essere rimossi in ogni momento. Cosi' anche chiunque. Il materiale lasciato al gestore resta nella piena disponibilita' dell'autore, salvo il diritto di distribuzione, e comunque salvo espressa indicazione contrario dell'autore stesso7. Tutti i diritti del gestore ineriscono solo sul diritto di distibuzione come dall'autore conferito. Il gestore puo' farsi rimborsare le spese per la diffusione, da parte di chi invia e/o da parte di chi riceve, salvo espressa indicazione contraria dell'autore8. Il gestore predispone aree non accessibili se non ai suoi collaboratori pero' il deposito di files per verificare se sono distribuibili o se sono presenti virus. A discrezione sua o dei suoi collaboratori decide se metterli in linea.. Tali aree non devono contenere programmi lasciati da piu' di un mese.

art.x. Definizione di telematica

Telematico e' il mezzo attraverso il quale gli uomini possono comunicare tra di loro, contraddistinto dalla connessione di sistemi computerizzati.

Si parla di mondo telematico alludendo all'insieme di elaboratori installati stabilmente per svolgere operazioni di collegamento con altri elaboratori, accessibili da parte di chiunque9.

Art.X. Tutela del nome del sistema

Per la tutela dei segni distintivi si rimanda alla normativa nazionale10. Gli operatori nelle telecomunicazioni si impegnano al rispetto dei segni distintivi esistenti e utilizzati di fatto, evitando la confusione o l'appropriazione di segni distintivi altrui.

Art.X. Regolamento giuridico di un sistema telematico

Salvo diversa indicazione contraria o diverso comportamento, un sistema telematico si presume essere una associazione di fatto amministrata dal suo gestore, che mette a disposizione della associazione stessa a sua discrizione attivita' e risorse.

Art.X. Valore dei Documenti informatici

Per il valore dei documenti si rinvia alla legge vigente. I gestori telematici promuovono il riconoscimento giuridico dei documenti sottoscritti con firma elettronica o crittati con il pgp almeno nei casi ove la certezza della fonte o del testo e' utile.
Chi opera nelle telecomunicazioni considera vincolanti i documenti in formato elettronico. In caso di dubbio sulla veridicita' dei documenti che circolano chi si sente leso ha il diritto di chiedere una smentita ufficiale da parte di chi appare autore nelle stesse modalita' in cui il documento e' stato diffuso.

Per le autorizzazioni e i documenti che richiedono un maggior grado di certezza si richiede l'uso della firma elettronica o del pgp ove possibile.

Art.X. Posizioni di monopolio.

Chi si trova in una posizione di monopolio di fatto deve permettere a chiunque di accedere alle risorse che solo lui ha. Nel caso di estromissione la motivazione deve essere chiara, basata su fatti, e pubblica, nelle modalita' altrove indicate.


TITOLO II I sistemi Telematici

SEZIONE I: I SOGGETTI

Art.X. Gestore di servizi telematici

E' Gestore chi ha un elaboratore dedicato anche in parte ma stabilmente a far comunicare uomini per mezzo di altri elaboratori.
Per sistema telematico si intende a quel complesso di informazioni e servizi che l'elaboratore di cui sopra mette a disposizione degli utenti.
La legge sempre applicabile al Gestore e' unicamente quella dove e' situato l'elaboratore. Tuttavia se riceve informazioni e/o servizi da altri Gestori e' soggetto anche alla loro legge, salvo patto contrario11. Il Gestore comunica agli utenti chiaramente sin dal collegamento a quale legge e' soggetto, pena la non applicabilita' comunque della stessa nei loro rapporti12. Gli usi sono applicabili come le leggi. Gli Stati si impegnano ad armonizzare la legislazione in materia di telecomunicazioni e a promuovere una normativa internazionale ispirata agli usi13.

Art.X. L'utente

E' utente di servizi telematici colui che si avvale di elaboratori per comunicare con altri elaboratori.
La legge applicabile all'utente e' quella ove risiede ed anche quella del gestore con cui si mette in contatto se questa e' indicata14[S1]. Gli usi sono applicabili in assenza e in lacuna delle leggi.

Art.X. Collaboratori

I rapporti tra collaboratori e gestore e' regolata dai contratti, dai regolamenti e, per la parte gia' non prevista, dagli usi. I moderatori delle conferenze hanno il potere di estromettere e chiedere l'estromissione di un partecipante ad essa, per un periodo non superiore al mese, che tenga un comportamento contrario ai regolamenti e agli usi.
I moderatori devono comunicare nella conferenza almeno ogni 15 giorni il regolamento sintetico dell'area, meglio se in forma di breve decalogo15, e tenere archivio accessibile al pubblico di tutti i regolamenti nelle loro differenti stesure almeno per due anni.

Art.X. Responsabilita' del gestore

Il gestore e' respomnsabile per le specifiche attivita' che consapevolmente compie. Il gestore ha la facolta' di controllare l'attivita' dei propri utenti nell'eservizio delle proprie funzioni. Di quanto viene a conoscenza in questo caso e' tenuto al segreto. Nel caso di dubbio il gestore puo' chiedere all'autorita' competente di decidere se l'attivita' dell'utente e' lecita, illecita, oppure se l'utente deve modificare il propprio comportamento e in base a quali criteri.
Il gestore ha il dovere di informare periodicamente almeno in modo sommario delle attivita' svolte nel sistema telematico tramite bollettini pubblici16. Il gestore ha diritto di rispondere o escludere completamente dal proprio sistma i prpri utenti seguendo la stessa procedura indicata per l'esclusione o sospensione di un appartenente a reti. Il gestore ha il potere di indirizzare le attivita' tutte e singole svolte sul proprio sistema telmatico secono le finalita' che preferisce, manifestandole pubblicamente.

Art.X. Responsabilita' dell'utente

Gli utenti sono responsabili per le attivita' da loro compiute. Il materiale depositato dagli utenti nei sistemi telematici si presume per la diffusione salvo espressa indicazione contraria dell'autore e, per cio' che non e' coperto, dell'utente.
Del materiale anonimo e' responsabile il gestore che lo diffonde se non puo' indicarne la fonte.
Del materiale protetto da copyright o contenente programmi atti a danneggiare sistemi telematici o informatici pubblici e privati, e' responsabile direttamente l'utente che lo manda.

Art.X Responsabilita' di altri soggetti

Chi, nell'esercizio di compiti assegnatigli nell'esercizio delle telecomunicazioni, usa delle proprie attribuzioni per svolgere o aiutare attivita' illecite, e' escluso dalle telecomunicazioni per una durata massima di 2 anni dal provvedimento.
Stessi provvedimenti possono essere adottati nei confronti di achi fara' abuso di tali poteri.

Art.X. Durata dei provvedimenti

La durata indicata dei provvedimenti segue quella diversa fissata dalla magistrature nei casi da essa presi in esame.

Art.X. Tutela dell'anonimato

Ogni gestore decide liberamente se accettare posta pubblica anonima o meno. Se l'accetta ne e' responsabile in prima persona.

Per tutelare l'identita' di chi scrive in una conferenza, l'utente puo' darsi un alias che deve notificare al gestore, che a sua volta ne prende atto. Il gestore e' autorizzato a divulgare i dati reali solo alla magistratura o su richiesta dell'utente che ha l'alias caso per caso.

SEZIONE II Il materiale

Art.X. Definizione di materiale

Per materiale si intende tutto l'insieme delle informazioni disponibili a tutti e presenti su un sistema telematico.

Art.X. Il materiale distribuibile

Il materiale che un sistema telematico puo' diffondere e' quello che l'autore vuole distribuibile o per dichiarazione espressa o per comportamento concludente.

Art.X. Indicazione della fonte

Il gestore indica per ogni materiale presente la sua fonte. In assenza ne e' responsabile in prima persona.

Art.X. Del materiale di fonte anonima

E' anonimo il materiale del quale non e' ragionevolmente possibile stabilire la paternita'

Il gestore che lo divulga usa ogni mezzo ragionevole per individuare l'autore, ed e' responsabile in prima persona di quanto da esso derivi, danni o altro.
Art.X. Testi

Di ogni testo tutti i diritti sono riservati all'autore salva diversa espressa indicazione diversa dell'autore. Tuttavia se l'autore in prima persona invia un proprio testo ad un sistema telematico, egli ne autorizza con il proprio comportamento la diffusione, salva diversa indicazione contraria.

Art.X. Immagini, musica e suoni

L'autore che invia materiale lo fa per farsi conoscere. Si riserva quindi tutti i diritti eccetto quello di distribuzione gratuita che concede a tutti.

Art.X. Programmi

Alcuni tipi di programmi piu' diffusi che un sistema telematico puo' diffondere sono:

a) shareware
b) demo
c) freeware
d) altri assimilabili

E' shareware un programma i cui diritti restano tutti riservati all'autore eccetto quello della distribuzione che e' autorizzata sempre per le bbs non a pagamento. Potendo l'autore disporre come crede della distribuzione bisogna seguire le indicazioni da lui fornite.

E' demo quel programma, generalmente commerciale, che limitato in alcune parti, di cui viene autorizzata la distribuzione esplicitamente dal produttore. Le demo possono essere pure non distribuibili, quindi controllare caso per caso.

E' freeware il programma il cui autore vuole che sia usato senza pagare una lira a nessuno e che puo' essere distribuito gratuitamente da tutti. Restano tutti gli altri diritti all'autore.

E' di pubblico dominio in senso esatto il programma abbandonato a se' stesso, di cui l'autore non si cura del futuro.

Non tutti i programmi che contengono la parola shareware, freeware, o altro sono poi veramente shareware. Bisogna verificare caso per caso che corrispondano alle definizione di cui sopra.

Altre forme. come il cardware, giftware e altro, possono essere ricondotte alle figure precedenti.

L'importazione e l'esportazione non sono soggette a tassazione17. La diffusione dei programmi sopra indicati nella forma registrata, e' pirateria.

L'uso di un programma non registrato oltre i termini di tempo indicati e' uso scorretto18.

Art.X. Durata del diritto d'autore

Ci si richiama alla normativa vigente. In Italia la durata e' di 50 anni dalla morte dell'autore. Per le fotografie invece il diritto d'autore e' di 10 anni (convenzione di Berna).

Art.X. Pagamento del materiale in visione

Per il materiale che e' in visione si e' responsabili civilmente fino a dieci volte l'importo dovuto e non pagato e di una sanzione amministrativa di ugual misura19.

Art.X. Materiale pornografico

L'accesso al materiale pornografico puo' essere concesso solo a chi ne fa espressa richiesta, dopo aver accertato la maggiore eta' del richiedente. Le descrizioni a parole di tale materiale possono essere pubbliche.

Art.X.Responsabilita' e materiale

Il gestore non e' responsabile per le caratteristiche del materiale presente sul sistema. Il gestore adotta tutte le cautele del caso per prevenire danni e diffusione di virus o simili. Gli autori
sono responsabili per i danni creati direttamente dai loro programmi per solo quello che e' stato realizzato nell'ultimo mese sull'elaboratore danneggiato.

SEZIONE III La posta elettronica

Art.X. Principi generali

La posta elettronica si divide in privata e pubblica, a seconda che la comunicazione avvenga tra un numero determinabile o meno di persone.

La posta elettronica e' soggetta all'articolo 15 della Costituzione anche quando organizzata in conferenze pubbliche.

Art.X. Posta privata

La posta privata che puo' essere letta anche da altri per motivi tecnici e' considerata pubblica ed e' detta posta diretta.

Quanto il gestore viene a conoscere relativamente al transito di posta diretta e' soggetto al segreto. Se, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a sapere di illiceita', deve rivolgersi al coordinatore della rete (se messaggio diretto in una rete) e puo' escludere o sospendere dal proprio sistema l'autore del messaggio. La segnalazione deve portare anche al controllo, ove utile, del destinatario del messaggio.

Il gestore puo' partecipare a conferenze e puo' effettuare controlli saltuari sulla posta diretta altrui ai soli fini di rilevare illiceita' o comportamenti contrari agli accordi. Non e' ammesso il controllo metodico sulla posta diretta, sia manuale che automatico, salvo il caso della sostituzione di turpiloquio con segni evidenti di annullamento del termine.

La responsabilita' per i contenuti della posta sono tutti a carico del mittente in quanto identificabile, altrimenti del sistema su cui il messaggio e' stato lasciato.


Art.X. Posta pubblica

Le aree pubbliche che rientrano nel comma 1 e non nel comma 3 sono altresi' dette conferenze.

La posta pubblica non e' segreta e utilizzabile da chiunque citandone la fonte in modo dettagliato (autore, email e bbs da cui il messaggio e' partito se indicata)20. Gli unici diritti che si possono accampare sulla posta pubblica sono quelli legati all'autore. Solo l'autore puo' chiedere esplicitamente nel messaggio stesso che non venga fatto "altro uso che la diffusione tramite questa conferenza", salvo poi l'applicazione della legge autore sulla divulgazione di materiale soggetto a diritto d'autore.

Art.X. responsabilita'

La rete e i singoli componenti della stessa, ne' i moderatori e collaboratori possono essere considerati responsabili per singoli messaggi illeciti.

Tuttavia il ripetersi continuato di illiceita' all'interno della rete, volto al perseguimento di attivita' illecite determinate, rende la posizione dei componenti la rete oggettivamente pericolosa per il concretizzarsi della fattispecie della associazione a delinquere. In questi casi la sola appartenenza alla rete puo' essere fonte di responsabilita' penale.

Nessuna responsabilita' civile viene alla rete per la diffusione di messaggi21.

Art.X. Chat

Il Chat e' libero e deve essere condotto nel rispetto delle opinioni altrui. Il chat puo' essere composto da due persone o piu'. Se ci sono piu' persone e' configurabile il reato di diffamazione. Le scuse sincere presentate durante la discussione vanno accettate22. E' vietato diffondere i testi del chat2

3. SEZIONE IV
Altri servizi

Art.X. Consultazioni archivi La consultazione di archivi propri e' liberamente regolabile. Quella di archivi altrui deve essere autorizzata.

Art.X. Spedizioni fax La spedizione di fax da un messaggio esime il gestore da responsabilita' quanto al contenuto degli stessi.

Art.X. Collegamento all'esterno Il collegamento con altri sistemi informatici telematici e non e' di competenza del gestore. I servizi offerti dagli altri sistemi informatici non devono essere, normalmente, illeciti. La responsabilita' per i servizi offerti ricade tutta sul fornitore dei servizi.
TITOLO IV Tutela Giudiziaria

Art.X. Le intercettazioni

Sono vietate intercettazioni e rilevamenti delle connessioni in modo permanente. Le intercettazioni e i rilevamenti non permanenti possono essere messe in atto solo su autorizzazione della magistratura competente e con le forze pubbliche a questo destinate, eventualmente con la presenza contemporanea di rappresentanti dei gestori, avvalendosi comunque di esperti dello specifico settore sotto indagine.

Art.X. Sequestri

I sequestri di computer sono ammessi se costituiscono strumento privilegiato per la commissione di reati gia' individuati. Deve essere consentito comunque a chi subisce il provvedimento tramite il perito presente al sequestro, di fare copia di sicurezza di tutti i dati che ritiene, purche' non siano essi stessi corpo del reato.

Nel caso le indagini siano allo scopo di trovare prove di reato non e' ammesso il sequestro, ma chi opera il sequestro ha la possibilta' di fare il backup di quanto ritenga utile, al limite installando anche internamente macchine a tal fine.

Art.X. Periti

I periti devono essere esperti dello specifico settore in cui si fanno indagini, e devono aiutare sia durante le indagini anche prima che il magistrato prenda provvedimenti che in fase processuale.

Art.X. Documentazione da tenere

Chi ha un computer e' bene tenga riunite le licenze d'uso dei programmi, anche quelli distribuiti via telematica, stampandone le licenze o comunque raccogliendole in una directory o floppy se non ha stampante.

Chi ha un sistema telematico tiene tutta la corrispondenza cartacea che riceve utile alla gestione dello stesso, e raccoglie messaggi utili a solo tal fine presenti sul computer. Di tutta la corrispondenza elettronica il gestore puo' liberamente decidere se cancellare i vecchi messaggi o meno a scopi di gestione.

Art.X. Controllo (preventivo)

Nel caso di indagini nei confronti di altre bbs gli inquirenti devono o collegarsi in prima persona al sistema telematico indagato o tramite altre persone, sempre in loro presenza, catturando su file tutto quanto compare a video. Questo file e' messo in copia a disposizione anche della parte che subisce l'indagine.

TITOLO III Le reti
Art.X. Definizione

Per rete telematica si intende l'insieme di bbs che condividono tra di loro alcune aree files e/o messaggi allo scopo di promuovere la comunicazione tra gli utenti.

La realizzazione di conferenze pubbliche e' un bene riconosciuto e agevolato dallo stato anche finanziariamente in quanto promuove a bassissimo costo lo sviluppo culturale e i rapporti interpersonali.

I regolamenti della rete sono contenuti in statuti che devono essere presenti su ogni singola bbs, e messi a disposizione liberamente di tutti gli utenti che li desiderano

Art.X. Responsabilita' della rete

Di ogni materiale messo in rete ne e' direttamente responsabile solo chi l'ha immesso nella rete o, se non identificabile, dal primo ad averlo distribuito.

Chi viene a conoscenza di illeciti contro le leggi o di violazioni dei regolamenti contrattuali o gli usi e' obbligato ad informare i coordinatori della rete. Di ogni informazione cosi' ricevuta il coordinatore cerca di risolvere il contrasto con l'interessato privatamente, ed entro due settimane dalla segnalazione riporta nelle aree pubbliche relative ai componenti la rete la segnalazione, la richiesta di informazioni, la risposta dell'interessato. e il provvedimento preso.


Art.X.Irrogazione di sanzioni non per atti illeciti

24 I coordinatori rella rete possono chiedere agli appartenenti alla rete che dipendono da loro di estromettere per periodi non superiori a sei mesi dai servizi offerti dalla rete singoli utenti, su decisione motivata e pubblica di moderatori o di coordinatori. Oltre tale data il caso va riaffrontato, consinderando solo la situazione attuale. I coordinatori della rete possono estromettere gli appartenenti che da loro dipendono su decisione motivata e pubblica, secondo la presente procedura.

1) contestazione pubblica e motiviata fatta ufficialmente dalla rete e simultaneamente per messaggio privato entro 15 giorni da quando se ne viene a conoscenza, e non prima di 7 giorni dallo stesso momento;

2) entro 7 giorni risposta ufficiale e pubblica dell'appartenente

3) conferma ufficiale e pubblica e motivata dell'estromissione dalla rete entro 7 giorni che deve indicare anche la durata certa e la possibilta' di chiedere riesame della propria situazione da parte dell'escluso. Il provvedimento non puo' avere durata per periodi maggiori di un anno, pena nullita' per la parte eccedente.

Art.X. Rapporti tra reti

I rapporti tra le reti sono decisi tra i coordinatori principali delle stesse. Collaborazioni vanno espressamente autorizzate25. Le collaborazioni possono cessare con preavviso di 7 giorni. L'obbligo di preavviso decade se ci sono valide ragioni per interrompere immediatamente il rapporto26.

Art.X. Aree delle reti

La diffusione di materiale da una rete ad un'altra e' vietata, salvo accordi diversi.

Singoli messaggi possono comunque sempre essere divulgati se utili a discussioni.

Nessuno puo' accampare diritti di proprieta' sui messaggi.

Art.X. Rete e crittografia

Ogni rete decide liberamente sulle proprie aree in materia. Non puo' imporre ai singoli componenti di non utilizzare messaggi crittati.

Ogni rete accetta pero' la firma elettronica a condizione che il testo del messaggio sia leggibile.

Art.X. Identificazione utenti

Ogni rete puo' decidere se permettere o meno l'accesso senza identificazione alle aree della rete. In tal caso il sysop e' responsabile anche nei confronti della rete dell'attivita' svolta da questi utenti.

L'anonimato e' protetto con l'uso di alias, purche' il sysop sia a conoscenza dell'identita' reale.

La rivelazione dell'identita' reale spetta solo al soggetto interessato. Il sysop puo' rivelarla se richiesto dalla autorita' giudiziaria, su specifica autorizzazione caso per caso, o nel caso venga richiesto dai coordinatori delle reti di cui fa parte, per le attivita' contestate svolte nella rete stessa, in questo caso avvertendo l'utente. I coordinatori della rete sono tenuti al segreto piu' assoluto, eccetto nei confronti degli organi giudicanti.

Art.X. Diffusione password e pirateria

La diffusione password segrete, proibita anche a livello locale, e' particolarmente sanzionata a livello di rete con l'esclusione automatica dalla rete per almeno sei mesi. Cosi' pure la richiesta di materiale copyright.

Art.X. Documentazione da tenere

Ogni rete designa chi si occupa di raccogliere gli elenchi degli appartenti alla rete, lo statuto della rete, i testi dei provvedimenti e delle questioni sollevate e affrontate, i regolamenti delle aree messaggi e files. Ogni rete designa almeno una bbs che abbia tutto questo materiale sempre aggiornato a disposizione libera di chiunque, anche non identificato.



ALLEGATO: FAQ SU SYSOP







Questo vademecum e' realizzato a cura di Valentino Spataro 31-12-1994.

Tutti i diritti riservati. Libera la diffusione a mezzo bbs e Cdrom senza bisogno di autorizzazione.

Critiche, suggerimenti, proposte e richieste di autorizzazioni vanno indirizzate all'autore che si impegna di raccoglierle in un testo a parte.

Solo l'autore puo' modificare questo testo, questo anche al fine di non avere piu' versioni non ufficiali circolanti non aggiornate completamente.

Valentino.Spataro@Galactica.it
V.Spataro@Agora.stm.it
fidonet 2:331/347.0
multinet 19:1001/1017.0
fax 02-... 24 ore
bbs (per ora mail only) 02-...

Il testo verra' di volta in volta completato in seguito alle vostre segnalazioni. Anche l'ordine degli articoli potra' essere cambiato.

Art.1. Principi generali

Questo testo si propone come raccolta di suggerimenti non vincolanti per i sysop. La forma di testo di legge, diviso per articoli, e' per facilitare la sintesi e la chiarezza.



Art.x. Compiti del sysop

Il sysop si occupa della propria bbs e non la lascia abbandonata a se' stessa. Egli effettua controlli almeno saltuari ma costanti nel tempo per prevenire e reprimere comportamenti a sua discrezione, previa motivazione pubblica.

Art.x. I bollettini

Il sysop cura i bollettini, attraverso i quali tiene aggiornati gli utenti, nei quali riporta le decisioni e le motivazioni prese nei confronti di utenti.

Art.x. Aree upload

Il sysop che consente gli upload deve predisporre un'area non accessibile agli utenti, all'interno della quale verra' registrato il materiale trasferito. Il sysop si impegna, salvi i propri impegni, a controllare personalmente o a mezzo di collaboratori, il materiale inviato, provvedendo alla cancellazione automatica di tutto il materiale non ancora controllato piu' vecchio di sei mesi.
(Questa disposizione serve per dimostrare in giudizio, nel caso si renda necessario, l'ordinaria diligenza del sysop nella gestione della bbs)

Art.x. Responsabilita' del sysop

Il sysop non e' responsabile dell'attivita' degli utenti. Se pero' viene a conoscenza, e non solamente puo' conoscere, di ripetuti usi oggettivamente illeciti della bbs da parte di un utente e non provvede, e' responsabile anch'esso.

Art.x. Crittografia

L'uso della crittografia e' liberamente rimesso al sysop. Per le aree condivise con altre reti l'uso e' ammesso in base allo statuto di ogni rete.

Art.x. Firma elettronica

I sysop e gli utenti si organizzano per favorire l'uso della firma elettronica, e ne promuovono le discussioni tecniche e giuridiche.

Art.x. Regolamenti delle aree

Per ogni area messaggi compare almeno una volta ogni due settimane il regolamento dell'area a cura del suo moderatore. Se l'area e' locale se ne deve occupare il sysop. Se l'area e' condivisa in rete deve segnalare al piu' presto ai responsabili di provvedere.

Art.x. Anonimato

L'accesso degli utenti in forma anonima o senza controllo e' liberamente rimesso al sysop.

Art.x. Non responsabilita' del sysop

Il sysop che puo' indicare la fonte, in modo ragionevolmente sicuro, di un comportamento, non ne e' responsabile.

Art.x. Facolta' del sysop

Il sysop e' libero di creare livelli diversi di accesso alle varie risorse della bbs a suo arbitrio.

Art.x. Responsabilita' del sysop

Il sysop e' responsabile per le sole azioni che compie in prima persona.

Art.x. Rispetto dei segni distintivi

Il sysop si impegna a non confondere il proprio nome con quello di altre bbs o altre realta' telematiche gia' esistenti, per designare tutta o parte della sua bbs.

Art.x. Alterazione del materiale distribuito

Il sysop puo' togliere dai pacchetti compressi l'indicazione della fonte se indicata in un piccolo file che ha solo questa funzione, e puo'
inserire la denominazione della propria bbs. Tutto il materiale restante non puo' essere modificato in alcun modo dal sysop, se non nel formato di compressione. Il sysop puo' decidere in ogni momento di togliere un pacchetto compresso dalla bbs senza preavviso alcuno.

Art.x. Potere sanzionatorio

Il sysop puo' prendere provvedimenti contro i singoli utenti in ogni momento, escludendo o limitando il loro accesso alla bbs. Se la bbs e' amatoriale non vi e' responsabilita' civile di alcun tipo tra sysop e utente. Tutto e' basato su un mero rapporto di favori come e finche' piace ad entrambe le parti concordemente.

Art.x. Pornografia

Il materiale pornografico puo' essere consultato solo da chi e' stato opportunamente accertato avere la maggiore eta'. Gli elenchi, per essere consultabili pubblicamente, non devono contenere volgarita'.

Art.x. Materiale protetto da copyright

Per il materiale, non software, soggetto a copyright, il sysop valuta attentamente quando si tratta di documento utile alla discussione o la progresso delle conoscenze, e quando invece non e' distribuibile. Si rimanda alla legge sul diritto d'autore.

Art.x. Come scegliere il materiale da distribuire

Per il materiale, software, che ha nelle disponibilita', deve valutare se e' shareware o freware o comunque quello che e' genericamente detto "Pubblico Dominio". In caso di dubbio motivato e' meglio non far circolare il materiale.

Art.x. Controllo anti-virus

Il sysop e' bene predisponga controlli antivirus saltuari sul computer della bbs, e sui file immessi nella bbs, anche automatici. Questo facilita la prova di non voler diffondere virus in caso di contestazione giudiziale.

Art.x. Facolta' di denuncia di illeciti

Il sysop puo', ma assolutamente non deve, segnalare all'autorita' giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza a mezzo telematico27.

Art.x. Divieto di diffusione di informazioni riservate Il sysop che, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di informazioni a lui non dirette, per esempio in messaggi privati, ha l'obbligo di non diffonderle in alcun modo. I messaggi nelle aree pubbliche si presumono destinati a tutti.

Art.x. Comportamento nelle conferenze pubbliche

Il sysop e i moderatori dell'area non devono abusare dei loro poteri per imporre una argomento. Il criterio che deve ispirare i sysop e' quello della tolleranza e di non essere mai annoiante, per dare l'esempio agli utenti.

Art.x. Utenti, soggezioni e pubblicita' provvedimenti

L'utente riconosce i poteri di fatto e di diritto del sysop, dei suoi collaboratori e dei moderatori della conferenze pubbliche, e ad esso e' soggetto, nel rispetto delle leggi, convenzioni, e usi. Ogni decisione presa nei suoi confronti, anche arbitraria, deve essere pubblicata la' dove l'utente ha tenuto il comportamento oggetto della decisione.





INDICE DEGLI ARTICOLI



CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI NELLE TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I Principi generali
Art 1 Principi generali
Art 2 Diritti inviolabili nelle telecomunicazioni
art 3 Messaggi e posta elettronica
art 4 Materiale lasciato dagli utenti
art 5 Materiale lasciato e gestore
art.x. Definizione di telematica
Art.X. Tutela del nome del sistema
Art.X. Regolamento giuridico di un sistema telematico
Art.X. Valore dei Documenti informatici
Art.X. Posizioni di monopolio.
TITOLO II I sistemi Telematici
SEZIONE I: I SOGGETTI
Art.X. Gestore di servizi telematici
Art.X. L'utente
Art.X. Collaboratori
Art.X. Responsabilita' del gestore
Art.X. Responsabilita' dell'utente
Art.X Responsabilita' di altri soggetti
Art.X. Durata dei provvedimenti
Art.X. Tutela dell'anonimato
SEZIONE II Il materiale
Art.X. Definizione di materiale
Art.X. Il materiale distribuibile
Art.X. Indicazione della fonte
Art.X. Del materiale di fonte anonima
Art.X. Testi
Art.X. Immagini, musica e suoni
Art.X. Programmi
Art.X. Durata del diritto d'autore
Art.X. Pagamento del materiale in visione
Art.X. Materiale pornografico
Art.X.Responsabilita' e materiale
SEZIONE III La posta elettronica
Art.X. Principi generali
Art.X. Posta privata
Art.X. Posta pubblica
Art.X. responsabilita'
Art.X. Chat
SEZIONE IV Altri servizi
Art.X. Consultazioni archivi
Art.X. Spedizioni fax
Art.X. Collegamento all'esterno
TITOLO IV Tutela Giudiziaria
Art.X. Le intercettazioni
Art.X. Sequestri
Art.X. Periti
Art.X. Documentazione da tenere
Art.X. Controllo (preventivo)
TITOLO III Le reti
Art.X. Definizione
Art.X. Responsabilita' della rete
Art.X.Irrogazione di sanzioni non per atti illeciti
Art.X. Rapporti tra reti
Art.X. Aree delle reti
Art.X. Rete e crittografia
Art.X. Identificazione utenti
Art.X. Diffusione password e pirateria
Art.X. Documentazione da tenere



1 Tiziano Solignani il 15-12-1994 ritiene che tale affermazione sia troppo di principio per poter essere contenuta in un testo lesislativo. Mi trovo d'accordo con lui, ma non mi esime dal mantenere questa affermazione. Ritengo infatti che questa carta debba essere di stimolo non solo per la nazione in cui ci trovamo, ma per tutto il mondo. Si afferma in questa sede il principio che le telecomunicazioni sono un bene di tutta l'umanita', l'unico bene che non costa nulla e che puo' concretamente avvicinare i popoli tra di loro, contribuire al loro sviluppo, mettendoli tutti sullo stesso piano.
Una possibilita' del genere deve restare la piu' ampia possibile, e tutelata anche dall'ONU come risorsa a cui tutti devono accedere. La funzione di sviluppo culturale nelle telecomunicazioni e' sotto gli occhi di tutti. Chi piu' sa, od anche, chi puo' avvicinarsi a chi sa, oggi come nel passato, ha maggiori possibilita'. E questo a costi irrisori. Le telecomunicazioni sono una risorsa troppo importante nello sviluppo della comunita' mondiale (o come si diceva un tempo il villaggio globale) perche' una singola nazione ne possa disporre ad arbitrio. Per questo l'ONU deve essere investito della qualita' non di garante, ma di osservatore delle telecomunicazioni mondiali. Garante e' chi prende le difese e decide. Osservatore e' chi controlla stimolando lo sviluppo.


2 Sempre Tiziano Solignani mi - fa notare come sarebbe meglio indicare: "Il diritto di telecomunicare spetta ai singoli e alle formazioni sociali e costituisce uno dei modi di eservizio della liberta' di manifestazione del pensiero garantita dall'art 21 della Costituzione". Secondo la sua proposta viene tutelato il diritto di telecomunicare. Cioe' comunicare attraverso telecomunicazioni. Ma questo e' meno di quello che la telematica oggi offre. La possibilita' di usufruire di servizi non e' comunicare, ma e' altrettanto degna di tutela. La possibilita' di prelevare programmi idem. Ritengo quindi che la mia formulazione, per quanto piu' ampia e apparentemente generica, sia da preferire ad una indicazione piu' precisa che pero' taglia fuori parte importante della telematica.


3 Tutti affermano che le telecomunicazioni sono il mezzo fondamentale attraverso cui la democrazia si puo' sviluppare. Queste indicazioni, tolleranza e rispetto, sono i principi indispensabili attraverso i quali il popolo telematico puo' crescere democraticamente nella democrazia. Nella prassi consolidata il moderatore di una conferenza e' anche colui che impedisce, all'occorenza, a singoli utenti particolarmente bellicosi di impedire la serena discussione e il proficuo confronto tra opinioni diverse. Il moderatore di una conferenza quindi e' legittimato a sospendere singoli utenti in base a queste brevi indicazioni, la cui portata concreta coinvolgono chiunque operi nelle telecomunicazioni. Il principio puo' certamente, ed anzi deve, essere visto anche al contrario: chi rispetta queste principi ha diritto ipso facto a partecipare del mondo delle telecomunicazioni. L'ordine in cui i principi sono indicati non e' casuale, ma segue una ordinazione per prevalenza. La legge non puo' imped> re a chi e' tollerante e rispettoso di telecomunicare. Casi particolari da affrontare, e gia' verificatasi, sono quelli di condannati da giudici a non usare computer e/o modem per un certo tempo. L'efficacia di tali provvedimenti e' stata accertata nulla, in quanto appena scaduto il termine i soggetti al provvedimento hanno ripreso come prima.


4 Questi tre commi sono il cardine da cui partire per ogni regolamentazione in materia. Il primo riconosce a chiunque il diritto di usare un modem, sia esso utente o gestore. Il secondo invece precisa che chiunque ha diritto ad accedere alle risorse telematiche: penso per esempio all'ipotetico caso di una bbs che e' l'unica ad offire aggancio ad internet. Questa bbs a mio parere non puo' rifiutare il contratto arbitrariamente. Succederebbe cosi' che chi ha l'accesso ad una risorsa in condizioni di monopolio potrebbe ingiustificatamente impedire l'armonioso sviluppo culturale. E' un tema delicato perche' impone un obbligo a prestare servizi a tutti. E' un principio che va certamente ancora limitato. Il terzo comma infine si occupa della possibilita' di creare associazioni e centri che offrono servizi telematici, principio protetto dalla nostra costituzione relativamente alla liberta' di associazione. Principio da affermare evidentemente anche in ambito internazionale, cioe' la possibil> ta' di formare associazioni internazionali. In ambito CEE si sta ora iniziando qualcosa relativamente alle fondazioni europee. Certamente questo e' un punto di partenza.

5 Scrive Tiziano Solignani: "Qui secondo me ci sono degli spunti interessantissimi. Si prevede innanzitutto un diritto alla riservatezza degli utenti nei confronti del gestore del sistema, e questo e' un aspetto importante. In secondo luogo si prevede un obbligo del sysop di informazione dell'utente che ha anche lo scopo di tutelare la comunita' informatica in generale facendo si' chei suoi membri siano sempre piu' competenti.
Questo articolo mi piace molto e credo che dovrebbe essere maggiormente sviluppato e articolato".
Solignani ha commentato perfettamente l'articolo. Purtroppo non saprei io stesso svilupparlo, perche' i casi in cui questo articolo saranno applicabili sono certamente infiniti. Dividerlo in tipologia mi sembra anche quasi svuotarlo della forza che l'affermazione di principio contiene in se'. Sono in attesa di proposte.


6 Sempre il buon Solignani auspica la previsione di un termine minimo scaduto il quale il materiale puo' essere rimosso. La mancata indicazione di tale termine da parte mia e' voluta. Il gestore e' infatti libero di decidere autonomamente se diffondere o meno, o, detto in modo diverso, di tenere sulla propria bbs un file piuttosto che un altro. Ritengo che tale liberta' sia tanto ampia da riconoscere al gestore di prendere questa decisione in ogni momento, a suo insindacabile giudizio.


8 Penso ad Agora' che fa pagare per i files che vengono prelevati. Non si tratta di impedire ad Agora' di farsi pagare per ogni file, ma se l'autore vieta qualche forma di distribuzione o la limita espressamente in certe modalita', questa vanno rispettate. E' da tener presente che il materiale inviato resta nelle disponibilita' dell'autore. Il Gestore e' un mero veicolo. Vero e' che se il gestore non ha interesse a diffondere il materiale non lo diffondera'. Diversa pero' e' la possibilita' per lui di speculare su questo, senza che l'autore ne abbia un beneficio diretto. E' comunque da valutare meglio questo aspetto, perche piu' interesse c'e' a diffondere per tutti, e piu' ne guadagna la collettivita'. Si potrebbe escludere la distribuzione nel caso l'autore espressamente dica che la diffusione deve essere sempre e comunque gratuita.

9 Scrive Solignani: "Anche qui non c'e nulla di giuridico. Si parla di mondo telematico alludendo all'insieme di elaboratori installati stabilmente per svolgere operazioni di collegamento con altri elaboratori, accessibili da parte di chiunque". E' vero. Ma questo rispecchia sempre la vocazione internazionale di questa carta, che vuole regolare i rapporti non basandosi sulla normativa nazionale, ma su principi, da definire e affermare, in ambito internazionale. Ardito ? ... 10 Qui si' la vena internazionale della carta deve fermarsi. Non avrebbe alcun senso prevedere una normativa che e' gia' largamente esistente nei paesi, e per fortuna gia' sufficientemente tutelata. Cosi' il rinvio alla normativa nazionale rafforza il principio per la capacita' di rendere efficace tipica di una norma nazionale gia' codificata.
11 Bisogna applicare la legge che e' evidente vegga applicata. Certe storture che negli Usa vengono perpetrate non devono accadere. Alludo al caso del download di gif pornografica da uno stato in cui questo e' lecito ad uno stato dove questo e' illecito. La legge italiana riconosce alle parti la capacita' di indicare la legge che regola i loro rapporti. Cosi' anche questa carta puo' iniziare ad affermare questo principio.

12 Diciamole in altre parole: il sysop che non dice quale legislazione vige fa si' che possa restare il dubbio. Se invece lo specifica espressamente allora l'utente che resta collegato sa di farlo a quelle condizioni. E' una accettazione contrattuale, per comportamento concludente, di una norma di diritto internazionale privato e processuale. Bisogna verificare che questo sia possibile in tutti i paesi, a partire dall'Italia.

13E' importante che la normativa internazionale che gli stati molto presto saranno costretti ad affrontare, si basi sugli usi esistenti, e cerchi di recepirli e armonizzarli. Una normativa che imponga dall'alto ai cittadini telematici comportamenti che essi non potranno mai tenere sia perche' impossibile, sia perche' eccessivamente o inutilmente oneroso, sarebbe certamente un mezzo per imbrigliare e bloccare lo sviluppo democratico dei popoli.

Esperienze concrete di conferenze aperte tra popoli, quali quelle su Internet tra Usa e ex-Urss, dimostrano come sia possibile tra popoli diversi costruire una comunita', con propria cultura, usi, costumi, lingua, storia. Per territorio invece c'e' solo uno spazio virtuale che coincide con quello della conferenza, e che fisicamente si ripete in centinaia di elaboratori in tutto il mondo.

14 Una importante legge da tenere presente e' il decreto legislativo n.50/1992 sulle vendite per corrispondenza o porta a porta. Con l'articolo in esame tale legge continua a regolare i rapporti tra le parti in modo favorevole al consumatore. Inoltre essendo attuazione di una normativa comunitaria, la sua applicazione e conoscenza e' facilitata
15 Il decalogo che si consiglia e' il seguente: 1) chi partecipa a questa conferenza accetta i consigli e le sanzioni del moderatore dell'area, e puo' lamentarsi del suo operato presso XXX email: xxxx
2) Chi partecipa a questa conferenza non deve essere annoiante ne' intollerante nei confronti delle opinioni altrui. E' vietato offendere.
3) Chi scrive messaggi deve citare degli altri messaggi a cui risponde solo la parte che interessa.
4) comunicazioni personali vanno fatte tramite posta personale.
5) le sanzioni che possono essere irrogate dal moderatore sono la sospensione dall'area.
6) regole particolari
16 I bollettini, che potrebbero essere considerati a torto editoriali di riviste elettroniche, sono cosi' restituiti alla loro natura orginaria, di semplici messaggi del sysop infomrativi sull'attivita' svolta in bbs.
17 In proposita vedi anche GUCE l.253/93 18 E' assurdo pensare che un uso scorretto di un programma shareware sia da assimilare alla pirateria. Se uso un proramma shareware per piu' di 30 giorni, ma esatti, di utilizzo, non dalla data di installazione, e' sentito giusto che sia condannato ad una sanzione amministrativa, magari il triplo del valore del programma, salvo poi l'obbligo di registrarmi comunque presso l'autore. Nel caso l'autore sia introvabile e' necessario tenere stampata tutto cio' che puo' documentare il tentativo di contattarlo, anche stampando messaggi. Cosi' anche quando si decide di usare un programma shareware e' bene stampare la licenza d'uso. Tutte le licenze poi devono essere tenute insieme per dimostrare una attenzione al problema.
19 E' un aspucio, chiaramente non e' una norma vigente 20 Questo per impedire che chiunque accampi diritti sui messaggi scritti dagli utenti. I messaggi in conefernze pubbliche possono essere distribuiti da chiunque senza scopo di lucro, per esempio cdrom. Chi invece riporta sistematicamente su carta i messaggi deve continuare a chiedere l'autorizzazione scritta all'autore se il testo puo' sostituire l'opera di un giornalista.
21 Questo principio sarebbe difficilissimo da affermare se non ci fosse la Telecom. Infatti nessuno si sognerebbe di incriminare la Telecom perche' i criminali realizzano i piani criminosi tramite telefono. Certo la Telecom agisce in regime di concessione da parte dello Stato, mentre noi no. Ma non si vede perche' la Telecom che persegue fini economici non e' responsabile, mentre i singoli che lo fanno per scopi umanitari a loro spese invece debbano essere responsabili.
22 E' noto come nella telematica si possa facilmente degenerare senza accorgersene. La mancanza della controparte davanti agli occhi richiede un lavoro di astrazione a cui ancora non si e' abituati. Per questo insisto sull'accettare le scuse se fatte.
23 Cerceherei di avvicinare il piu' possibile la regolamentazione del chat alla comunicazione orale, perche' cosi' e' sentito il chat. Cio' non toglie comunque che si possa registrare quanto viene detto per uso personale, ma solo per quello, o a scopo investigativo, esattamente allo stesso modo in cui si puo' usare un walkman per registrare quanto altri dicono. 24 Sono previsti due tipi di meccanismi sanzionatori. Se si commette un illecito la procedura e' silenziosa e lascia al coordinatore i piu' ampi poteri per decidere in fretta la questione, sentite le parti. L'obbligo di pubblicita' comunque e' una garanzia per le parti. Per invece i comportamenti contrari agli statuti dell'associazione c'e' una partecipazione pubblica maggiore. In definitiva chi si mette contro la legge e' automaticamente esiliato.
25 Gli accordi possno essere realizzati tramite carta, fax, email crittata, firma elettronica, messaggi. 26 Tale norma tutela gli utenti delle reti che colalborano per darsi il tempo di darsi un punto di riferimento ove incontrarsi nuovamente.
27 Questa norma dovrebbe spaventare gli utenti dal lasciare file copyright, senza rendere i syso poliziotti. [S1] Una importante legge da tenere presente e' il decreto legislativo n.50/1992 sulle vendite per corrispondenza o porta a porta. Con l'articolo in esame tale legge continua a regolare i rapporti tra le parti in modo favorevole al consumatore. Inoltre essendo attuazione di una normativa comunitaria, la sua applicazione e conoscenza e' facilitata.
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